Nuove regole strutturali e permanenti per l’edilizia in Sardegna. Le norme della nuova Legge Casa (11 articoli in 24 pagine) si applicheranno, con diversi criteri dati dalla zona urbanistica, dalla tipologia (residenziale, agricola o turistica) e rispetto alle finalità legislative. Ecco una sintesi.
CASA – Nei centri storici (Zona A) sarà possibile un intervento relativo alle esigenze abitative dei disabili fino ad un ampliamento massimo consentito di 120 metri cubi, ma anche il recupero di sottotetti esistenti (altezza minima 1,20 m alla gronda e 2,70 m abitabile) in comuni che hanno già adeguato il piano particolareggiato al Piano paesaggistico regionale.
Nelle zone residenziali (completamento B o espansione C) le opere prevedono un possibile incremento volumetrico massimo fino al 20% (25% se l’abitazione principale è più piccola di 95 mq) con un tetto massimo di 90 mc (120 mc solo in caso di esigenze abitative di disabili). Si arriva al 30% per interventi di efficientamento energetico (35% se la prima casa è più piccola di 95 mq) con un tetto massimo di 120 mc. Possibile anche recuperare i sottotetti esistenti con le stesse regole dei centri storici. Esclusa la chiusura delle terrazze sopra gli attici.
Nelle altre zone (agricola, industriale e salvaguardia) non è possibile alcun intervento. Se si vuole demolire e ricostruire le famiglie potranno beneficiare di un credito volumetrico fino al 30%, ma se la casa non si trova all’interno della fascia dei 300 metri dal mare. In quel caso – se proprio non si può arretrare l’abitazione fuori dalla fascia di salvaguardia – la ricostruzione deve prevedere un decremento di almeno il 15% e un minore impatto paesaggistico.
HOTEL – L’ampliamento è permesso sino al 25% nelle zone residenziali, turistiche e di servizi generale ma solo del 25% e per realizzare servizi (centro benessere, centro congressi, ecc.) e non camere supplementari. L’ampliamento è previsto anche nella fascia dei 300 metri, ma sul lato più distante dal mare (quello chiamato comunemente “lato collina”). Nessun intervento è possibile nei centri storici o nelle zone di salvaguardia. Anche per le strutture ricettive è possibile demolire e ricostruire, con le stesse regole previste per le abitazioni familiari.
ZONA AGRICOLA – Non sono ammessi ampliamenti volumetrici, ma sarà possibile costruire una struttura connessa all’attività agropastorale: serviranno almeno 3 ettari nelle zone costiere e un ettaro nelle zone interne se però i comuni hanno recepito le direttive sulle zone agricole, altrimenti serviranno due ettari.
VECCHIE LOTTIZZAZIONI – Nuovamente bloccato l’iter procedurale delle lottizzazioni antecedenti il 2006, anno di entrata in vigore del Ppr di Soru. In base ad una norma del Piano Casa, oggi cassata con la Legge Casa, era stata introdotta la possibilità di concludere la procedura autorizzativa per la realizzazione dei piani di lottizzazione adottati, ma non approvati.