Con il termine inglese insider trading si intende la compravendita di titoli (valori mobiliari: azioni, obbligazioni, derivati) di una determinata società da parte di soggetti che, per la loro posizione all’interno della stessa o per la loro attività professionale, sono venuti in possesso di informazioni riservate non di pubblico dominio (indicate come “informazioni privilegiate”). Simili informazioni, per la loro natura, permettono ai soggetti che ne fanno utilizzo di posizionarsi su un piano privilegiato rispetto ad altri investitori del medesimo mercato. In questo senso si parla anche di asimmetria informativa. L’insider trading in senso stretto è per questo considerato reato.
I due tipi di insider trading
Due diversi tipi di negoziazioni possono essere ricompresi nella dizione di insider trading:
##la negoziazione di titoli di un’azienda (per esempio, azioni od opzioni) basata su informazioni materiali non di pubblico dominio da parte di soggetti sia interni (insiders) sia esterni all’azienda in oggetto: questa pratica è illegale in molte giurisdizioni; ad esempio, in quella statunitense è denominata abuso di informazioni privilegiate (market abuse);
##la negoziazione di titoli di una determinata azienda da parte di soggetti interni alla stessa (insiders) ma non basata su informazioni privilegiate: tale pratica, indicata anche come insider dealing, è considerata legale ma, in molte legislazioni è soggetta a vincoli informativi sulle negoziazioni effettuate, da adempiere mediante la tempestiva comunicazione agli organi preposti al controllo delle transazioni sul mercato borsistico quali, per esempio, la Securities and Exchange Commission negli Stati Uniti e la CONSOB in Italia.
La normativa italiana e il reato di manipolazione del mercato
Il concetto di insider trading ha trovato diverse applicazioni nell’ordinamento italiano, in particolare nel Testo Unico della Finanza (TUF). Un reato spesso accostato alle fattispecie di insider trading è il cosiddetto aggiotaggio, in termini tecnici conosciuto come manipolazione del mercato.
Altre normative in materia di abuso di informazioni privilegiate
Negli Stati Uniti non esiste una norma federale generale che proibisca direttamente la pratica dell’insider trading, ma la possibilità giuridica di perseguire tale tipologia di transazioni deriva dall’interpretazione che è stata data dalla Corte Suprema alla “Sezione 16( b)” del Securities Exchange Act del 1934 e alla “Regola 10b-5” della SEC recante norme in materia delle frodi relative alla compravendita di valori mobiliari (in effetti la pratica dell’insider trading è stata considerata legale negli USA fino agli anni sessanta). L’Unione europea ha, da ultimo, disciplinato la materia tramite la Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003[1] relativa all’abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato, direttiva accolta nella legislazione italiana con le modifiche apportate al Testo unico sulla finanza (TUF).
Il reato di abuso di informazioni privilegiate
In Italia l’abuso di informazioni privilegiate è, infatti, attualmente disciplinato dal decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58[2] che ha recepito, tramite la legge comunitaria del 2004, le indicazioni contenute nella norma europea.
Ai sensi del disposto di cui all’art.184 del TUF compie il reato di abuso di informazioni privilegiate:
«[…] chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente od indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;c) raccomanda od induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).»
mentre l’articolo 181, comma 1, specifica cosa debba intendersi per informazione privilegiata:
«[…] si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari od uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.»
Riferimenti nella cultura di massa
Nel film del 1987 Wall Street viene fatto riferimento, anche se in modo implicito, all’insider trading. Tema che viene affrontato, in maniera più esplicita, anche nel seguito del 2010 Wall Street: il denaro non dorme mai.
Insider trading
L’espressione è oramai entrata anche nel lessico dei penalisti italiani. Indica il reato di abuso di informazioni privilegiate, ossia lo sfruttamento di notizie non ancora pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, quando tali notizie, se rese pubbliche, avrebbero potuto influire in modo sensibile sul mercato finanziario.
L’illiceità del fatto trae origine dalla circostanza che l’autore di questo reato possiede le informazioni di mercato in ragione di speciali situazioni soggettive, tassativamente elencate dalla legge, come la qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, la partecipazione al capitale dell’emittente o l’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione, di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio.
Conseguentemente, il reato non può essere commesso da chi abbia conoscenza dell’informazione privilegiata per ragioni diverse, come nell’ipotesi di colui che accede alla notizia price sensitive per caso fortuito, ovvero per rapporti di convivenza, parentela o amicizia con l’insider primario.
La ragione dell’incriminazione è evidente: lo sfruttamento di informazioni non ancora disponibili al pubblico consente all’insider negoziazioni che modificano il fattore di rischio che grava sui rimanenti investitori, alterando sia la posizione di parità degli operatori economici, sia la trasparenza dei mercati mobiliari e la fiducia degli investitori quale condizione di crescita economica.
Per assumere rilevanza penale, l’informazione privilegiata, oltre a non essere pubblica, deve avere un contenuto specifico e circostanziato. Rimane pertanto fuori del raggio di azione della sanzione lo sfruttamento di mere voci prive di riscontro (cosiddetti rumors), in quanto inidonee a prevedere in modo attendibile il prezzo dei titoli.
Quanto alla specifiche condotte penalmente rilevanti, all’insider è fatto divieto di: a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate in suo possesso; b) comunicare ad altri l’informazione privilegiata al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio (cosiddetto tipping); c) raccomandare o indurre altre persone, sulla base delle notizie privilegiate in suo possesso, al compimento delle operazioni a lui stesso precluse (cosiddetto tuyautage).
Per rafforzare ulteriormente la tutela del mercato, la normativa vigente attribuisce all’insider trading, oltre all’anzidetta natura di reato, rilevanza di illecito amministrativo.
Poiché la fattispecie resta sostanzialmente immutata, ne consegue la sommatoria di sanzioni penali e amministrative, fatta eccezione per talune ipotesi residuali, nelle quali trova applicazione solamente la sanzione amministrativa, come per esempio nel caso di condotte colpose di cosiddetto tuyautage.
Note
1.^ Testo della direttiva UE in materia
2.^ TUF – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Via: Wikipedia, ilsole24ore