Il brefotrofio è l’istituto che accoglie e alleva i neonati illegittimi, abbandonati o in pericolo di abbandono. Si distingue dall’orfanotrofio, che è invece la struttura di accoglienza dove sono accolti ed educati i bambini orfani, e a cui vengono anche affidati minori abbandonati o maltrattati dai genitori naturali.
Etimologia
Brefotrofio è voce dotta, dal latino tardo brephotrophīum (attestato nel Codex di Giustiniano: 534 d.C.), prestito dal greco brephotrophêion (βρεϕοτροϕεῖον), composto di bréphos (βρέϕος) «neonato, infante» e il tema di tréphein «allevare, nutrire». In italiano, il termine, documentato dal 1796, fu assunto nel primo Ottocento, assieme ad altri nomi mutuati dalle lingue classiche, per designare nuove istituzioni: non solo a causa delle preferenze del linguaggio burocratico per le parole difficili, ma anche per la sua funzione eufemistica.[1]
Storia
L’età antica.
Presso gli antichi Greci l’esposizione degli infanti, specie nelle famiglie poco agiate, fu un fenomeno diffusissimo, tanto da riguardare le origini mitiche di Zeus, Poseidone, Pan, Edipo ed altri; nella commedia nuova del IV secolo a.C. ricorre spesso il personaggio del fanciullo esposto e poi ritrovato. In alcune città e in alcuni momenti furono considerati legali l’infanticidio e l’abbandono. A Sparta il diritto del padre ad esporre il figlio era limitato ai casi di deformità o debolezza costituzionale.[2] Nella Roma antica il diritto di esposizione era riconosciuto, rientrando negli amplissimi limiti della patria potestas. Tuttavia l’esposizione doveva essere fatta in modo tale (ad esempio, deponendolo presso la columna lactaria) che il fanciullo, se non periva, potesse essere raccolto da qualche passante pietoso, anche se gli esposti erano spesso raccolti da speculatori che li vendevano come schiavi o come prostitute. Romolo, volendo popolare la città, lo vietò per tutti i figli maschi e la prima tra le figlie, tranne che fossero nati con delle malformazioni.[3] Gli ebrei, pur vietandone l’uccisione, consideravano legali l’abbandono o la vendita degli illegittimi. La spiritualità cristiana introdusse nei costumi e nella legislazione un maggior riguardo alla sorte degli esposti. Gli imperatori cristiani vietarono l’esposizione degli infanti.[4]; in molti luoghi, specialmente nei paesi latini cristiani, sorsero istituti e fondazioni pie per l’accoglimento degli esposti, numerose in Italia fino a tutto il secolo XIX.
Il primo brefotrofio
Primo esempio sicuro in Occidente di questo genere di istituzione risulta essere lo xenodochio fondato a Milano nel 787 dall’arciprete Dateo, che il 22 febbraio del 787 così disponeva nel suo testamento.[5]:
«Dateo, arciprete della santa Chiesa milanese, figlio del magescario Damnatore, con l’aiuto della divina misericordia vuole stabilmente fondare in questa città di Milano, presso la chiesa cattedrale, un brefotrofio come opera di santa pietà cristiana. […] Infatti le donne che hanno concepito in seguito a un adulterio, perché la faccenda non si sappia in giro, uccidono i propri figli appena nati e così li mandano all’inferno senza il lavacro battesimale. Questo avviene perché non trovano un luogo dove possano conservarli in vita, tenendo nascosta nel contempo l’impura colpa del loro adulterio; allora li gettano nelle cloache, nei letamai e nei fiumi. Pertanto io, Dateo, confermo attraverso queste disposizioni che sia istituito un brefotrofio per i bambini nella mia casa e voglio che questo brefotrofio sia posto giuridicamente sotto la potestà di Sant’Ambrogio, cioè del vescovo pro tempore […]. Voglio inoltre e stabilisco quanto segue: […] che si provveda a stipendiare regolarmente alcune nutrici che allattino i bambini e procurino loro la purificazione del battesimo. Finito il periodo dell’allattamento, i piccoli vi dimorino ininterrottamente per sette anni, ricevendovi adeguata educazione con tutti i mezzi necessari; lo stesso brefotrofio fornisca loro vitto, vestiti e calzari»
La ruota degli esposti
Secondo la tradizione, al pontificato di Innocenzo III (1198-1216) (o, secondo altri, a papa Sisto V (1585-1590) viene fatta risalire l’introduzione del sistema della ruota degli esposti, un congegno girevole (detto anche curlo e rota proiecti) nel quale il neonato poteva essere abbandonato senza che, dall’interno dell’ospizio, si potesse riconoscere la persona del deponente.[6] Tuttavia la prima ruota compare in Francia, nell’ospedale dei Canonici di Marsiglia nel 1188 e poco dopo ad Aix en Provence e a Tolone.[7] La ruota degli esposti, in Italia, era ancora in vigore nel 1866, anno in cui ne risultano attive ben 1179; nel 1867 subentrarono gli uffici di accettazione dei neonati, cosicché le ruote diminuirono nel 1879 a 675, e a 306 nel 1896.
L’età medievale e moderna
Nel periodo feudale spettava ai nobili, in via di principio, l’obbligo di provvedere alla cura degli esposti. Risulta che secolo XI Guy De Guillaume istituì a Montpellier l’Ordine di S. Spirito, con la finalità di provvedere al mantenimento e all’assistenza dei trovatelli. Per influenza di questo e di altri ordini, nel XIII secolo sorsero numerosi ospizî, a Roma, Udine, Parma, Arezzo e Lucca. Il noto Ospedale degli Innocenti di Firenze fu istituito fra il XIII e il XIV secolo, forse il primo brefotrofio specializzato d’Europa, tuttora attivo nel settore dell’assistenza all’infanzia e nell’affido familiare. Queste pie istituzioni ricevettero nuovo impulso ad opera di S. Vincenzo De Paoli (1576-1660); a Parigi fu fondata la Maison de la couche. Nel Settecento il fenomeno dell’abbandono degli infanti conobbe uno straordinario incremento, tanto da far parlare del Settecento come del “secolo dei trovatelli”: «il brefotrofio fu una delle fondazioni tipiche del secolo; ogni grande città costruì il suo istituto, tanto che a metà dell’Ottocento ne esistevano in Europa 356 con più di 460.000 assistiti».[8] Il protagonista di Le avventure di Oliver Twist di Charles Dickens (1837-38) è un trovatello. Il personaggio di Quasimodo in Notre-Dame de Paris (Victor Hugo, 1831) è un esposto.[9]
La legislazione italiana
La normativa post-unitaria.
La legislazione dello Stato unitario si preoccupò presto di dettare norme più specifiche per la protezione degli esposti. In Italia, prima del 1861, risultando inadeguate le rendite di lasciti disposti, le spese per l’assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti erano generalmente gravanti su comuni, province, opere pie locali e commissioni di beneficenza. La legge Comunale e Provinciale del 20 marzo 1865 (n. 2248) stabilì, in via transitoria, che la spesa stessa dovesse essere a carico delle province e dei comuni in proporzioni da determinare (salvo il contributo delle opere pie, ove esistenti), e con un successivo decreto del 18 marzo 1866 si stabilì, per l’anno 1866, che la spesa dovesse essere così ripartita: in Piemonte e in parte della Lombardia, per 3/4 alle provincie e per 1/4 ai comuni; nell’ex-regno delle Due Sicilie, a metà fra le province e i comuni; nelle altre provincie, per due terzi ai comuni e per un terzo alle province. Tale ripartizione fu poi, quasi senza variazioni, confermata con decreti successivi. Ad esempio: il decreto 28 febbraio 1875; il testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, art. 329; e il successivo testo unico del 3 marzo 1934, n. 383, art. 144, lettera G, n. 2. La materia è stata inoltre regolata dai seguenti provvedimenti legislativi:
Il Codice Penale vigente (cd. Codice Rocco del 1930), agli artt. 591 e 593 punisce l’abbandono degli infanti e in genere dei minori di anni quattordici e degli incapaci, tanto più gravemente se se il reato sia commesso da genitori sopra figli legittimi o naturali riconosciuti o legalmente dichiarati, o dall’adottante sul figlio adottivo. La norma inoltre punisce chi, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni dieci, omette di darne avviso all’autorità.[10]
Il regio decreto 16 dicembre 1923, n. 2900 (Regolamento generale per il servizio d’assistenza agli esposti), che ha riordinato tutta la precedente materia legislativa (all’art. 16 si prescrive la definita abolizione del sistema delle ruote).
Il regio decreto 8 maggio 1927, n. 798-1102 (Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all’abbandono, consistente di 20 articoli; poi convertito nella legge n. 2838 del 6 dicembre 1928); e il successivo regolamento attuativo del 29 dicembre 1927, n. 2812 (pubblicato nel 1928 con il n. 736; 41 articoli).
Le linee fondamentali di questa legislazione sono:
Si definiscono esposti o trovatelli «i fanciulli abbandonati, figli d’ignoti, che siano rinvenuti in un luogo qualsiasi; i fanciulli, per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, nati da unioni illegittime e denunciati allo stato civile come figli d’ignoti; e i figli nati da unioni illegittime, non riconosciuti dai genitori e per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, quand’anche siano in seguito riconosciuti dalla madre che si trovi in istato di povertà» (art. 4 del regio decreto 16 dicembre 1923).
L’onere della spesa è assegnato non solo all’amministrazione provinciale, ai comuni e alle opere pie o a lasciti ad hoc, ma anche a un apposito ente parastatale, l’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia (ONMI), istituita con legge del 10 dicembre 1925, n. 2777.
Limiti dell’assistenza: l’età massima per l’ammissione dei fanciulli è di anni 6; la persona che presenta un infante dovrà essere interrogata al fine di conoscerne la madre e accertare lo stato sanitario del bambino; nel caso che risulti che il fanciullo provenga da unione legittima, dovrà essere restituito in carico ai genitori (che risulteranno passibili di denuncia per abbandono); sono invece ammessi nei brefotrofi i fanciulli illegittimi riconosciuti dalla sola madre, ma l’onere sarà in questo caso imputato all’OMNI.
Sono dettate norme circa il regime amministrativo dei brefotrofi (autorità di chi li gestisce, vigilanza e tutela, contabilità, forma delle deliberazioni e provvedimenti in genere; stato giuridico ed economico dei dipendenti, ecc.), l’igiene, l’allattamento, l’allevamento dei divezzi e la loro eventuale consegna a istituti pii o a privati.
Disciplina attuale
In molti Paesi del mondo, brefotrofi e orfanotrofi sono stati progressivamente sostituiti da un lato dagli istituti dell’adozione e dell’affidamento, dall’altro dalle case-famiglia, strutture comunitarie di dimensioni più ridotte. In Italia, la Legge 149 del 28 marzo 2001 ne ha decretato la chiusura, almeno per i minori di anni sei: «il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia» (titolo II, art. 2). Anche allo scopo di prevenire il fenomeno dell’abbandono traumatico del neonato, la legge italiana consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell’ospedale dove è nato (cd. parto in anonimato; cfr DPR n. 396/2000, art. 30). Il nome della madre rimane per sempre segreto e nell’atto di nascita del bambino viene scritto «nato da donna che non consente di essere nominata». Chi nasce è riconosciuto dalla nostra legge come «persona», cui è attribuita capacità giuridica e titolarità di diritti, anzitutto i diritti inviolabili della persona, il diritto all’identificazione, al nome, alla cittadinanza, all’educazione e alla crescita in famiglia. Al neonato non riconosciuto devono essere pertanto assicurati specifici interventi, secondo precisi obblighi normativi, per garantirgli la dovuta protezione e la tutela dei suoi diritti fondamentali. L’immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni della situazione di abbandono del neonato non riconosciuto permette l’apertura di un procedimento di adottabilità e la sollecita individuazione di un’idonea coppia adottante. Il neonato vede così garantito il diritto a crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che lo hanno adottato. Nella segnalazione e in ogni successiva comunicazione all’autorità giudiziaria devono essere omessi elementi identificativi della madre.[11] Una forma di reintroduzione della ruota degli esposti è attiva dal 2006 presso il Policlinico Casilino di Roma: cfr. la voce Ruota degli esposti.
Aspetti igienici e sanitari
Problema costante nei brefotrofi è sempre stato quello sanitario, connesso agli spazi inadeguati, al vitto, all’igiene, alle frequenti epidemie di sifilide, poliomielite, tubercolosi, scorbuto, scabbia, ecc. Il tasso di mortalità nei brefotrofi è sempre stato molto elevato e la loro situazione è spesso descritta come drammatica. Nel 1869 Antigono Zappoli attesta che la mortalità nel brefotrofio di Roma di Santo Spirito in Saxia, nel biennio 1867-68, fu del 59%, nonostante la massima igiene e la ristrutturazione degli ambienti appena conclusa.[12] Nel 1872 Diomede Pantaleoni[13] rileva che, nello stesso ospedale, la mortalità nel primo anno di vita era giunta all’88,78% (va peraltro rilevato che i bambini arrivavano spesso già deboli, infermi o malformati). Nel 1893, Angelo Celli, docente di Igiene all’Università di Roma, constatava come la mortalità dei bambini dell’80% fosse soprattutto dovuta all’insufficienza dei locali; e nel 1896 il relatore ispettore Pio Blasi riferisce gravi fatti igienici a carico del brefotrofio di Roma, in particolare la mancanza di spazi che impedivano la separazione fra sani e malati.[14] Matilde Serao, in un articolo comparso sul Mattino del 27 maggio 1897, denuncia gli 853 bambini morti nel 1896 nel conservatorio dell’Annunziata di Napoli. Si legge nella relazione del 1933 dell’ispezione della Commissione di Vigilanza al servizio di assistenza:[15]
«La commissione pur avendo constatato taluni provvedimenti presi […] per migliorare le gravi deficienze rilevate nella precedente relazione sul funzionamento dell’istituto […] deve ancora una volta far rilevare che l’istituto, come è attualmente, non solo non si trova in regola con la legge speciale vigente, ma nemmeno con le norme più elementari di igiene che regolano qualsiasi istituto assistenziale, al punto che non è affatto garantita la salute e l’assistenza ai piccoli ricoverati»
Si rileva in particolare che la scarsezza dei locali non consentiva l’attivazione di una camera incubatrice per gli immaturi e della sala di isolamento per le malattie infettive. Durante la prima e la seconda guerre mondiali, per difficoltà di vitto, riscaldamento e altre concause, l’indice di mortalità nel brefotrofio di Roma fu rispettivamente del 60% e del 40,7%. Nello stesso brefotrofio, fra il 1947 e il 1949, si diffonde un’epidemia di poliomielite: nell’autunno del 1947, nella seconda sezione, dove colpisce 11 bambini; nell’agosto del 1949 nella quarta sezione, dove restano paralizzati circa 30 bambini.
L’edificio
Così l’Enciclopedia Italiana Treccani (1930) presenta le caratteristiche edilizie e sanitarie ideali di un brefotrofio, dedotte dalle norme sopra citate:
«Deve sorgere in zone tranquille, lontano dai punti di gran traffico, protetto dai rumori e dalla polvere. Dev’essere fornito anzitutto d’un vestibolo, dal quale si passi, attraverso una galleria o antisala, alle sale dove soggiornano i bambini. Questi grandi ambienti debbono essere almeno due, uno per i bambini ancora lattanti, e l’altro per gli slattati; in questi locali le madri vengono nelle ore stabilite a dare il latte o a trattenersi con i proprî bambini. È anche necessaria una sala provvista di culle per il riposo dei bambini, tanto meglio se suddivisa in piccole camerette da tramezzi. Prossima e in comunicazione col vestibolo deve trovarsi una sala d’aspetto o parlatorio e un ufficio per la direzione. Un assistente deve avere il suo alloggio permanente nell’asilo. Completano l’impianto una stanza d’isolamento per bambini malati, una cucina con apparecchi di sterilizzazione del latte e degli oggetti, un refettorio, una sala da bagno con parecchie vasche di ghisa o ferro smaltato, latrine speciali, ecc. Da tener presente anche l’utilità d’una veranda ampia e di buona esposizione che dia la possibilità di lasciare i bambini all’aperto durante le giornate favorevoli. Importante è il sistema di riscaldamento e di ventilazione delle sale per i bambini, data la loro delicata costituzione: preferibile il riscaldamento a termosifone. È norma fondamentale che le stanze per i bambini siano poco elevate dal suolo, meglio se a pianterreno, a un’altezza di circa un metro dal suolo circostante. Oltre a tutte le norme igienico-costruttive usuali vigenti per locali di tipo ospedaliero o per abitazioni collettive – facilità di pulizia, acqua corrente, finestre regolabili e completamente apribili per il ricambio dell’aria – si prescrive in generale nei brefotrofi un minimo di mc. 10 di ampiezza per bambino nei dormitorî e altrettanto nelle sale di soggiorno. Uno degli esempî più moderni e grandiosi di questo tipo di edifici è quello di Berlino, sulla Kürassierstrasse, opera di L. Hoffmann»
Tali caratteri sembrano essere ben rappresentanti nel brefotrofio di Roma sul Gianicolo, che nel 1895 sostituì quello antico dell’Ospedale di Santo Spirito in Saxia, e che conobbe successivi ampliamenti nel 1905 e nel 1920.
Fonti letterarie
Nell’ambito più generale del romanzo sociale ottocentesco, il tema dell’infanzia abbandonata costituì quasi un genere letterario, impegnato nella testimonianza e nella denuncia della questione. Oltre ai romanzi sopra menzionati di Dickens e Hugo, rammentiamo almeno il romanzo Ginevra o l’orfanella della Nunziata, dello scrittore e patriota Antonio Ranieri, amico e sodale di Giacomo Leopardi. In quest’opera, composta nel 1839 in seguito a una visita all’ospizio degli orfanelli di Napoli, l’autore denunciò gravi abusi perpetrati nell’istituto, tanto che il romanzo suscitò scandalo, fu immediatamente sequestrato (pur registrando una grande diffusione clandestina) e l’autore subì gli arresti per 45 giorni.
Note
1.^ Bruno Migliorini, Storia della lingua italiana, Firenze, Sansoni, 1960, p. 657; Manlio Cortelazzo, Paolo Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 2004, s.v. La parola è di difficile pronuncia, a causa della sequenza delle due vibranti che comporta difficoltà articolatoria e conseguente dissimilazione (come in proprio > propio, proprietà privata > propietà ecc.). Si noti l’errore in questo fotogramma dell’Istituto Luce (1929).
2.^ Plutarco (Vite Parallele, Licurgo e Numa, 16) riferisce che in Sparta vigeva l’obbligo di esporre i figli deformi; a Tebe, secondo una notizia di Claudio Eliano (Storia varia, II, 7), della quale non è tuttavia possibile verificare l’attendibilità e il periodo a cui si riferisce, il padre che volesse disfarsi di un fanciullo doveva consegnarlo alle autorità, le quali lo vendevano.
3.^ Dionigi di Alicarnasso, Antichità romane, II, 15, 1-2.
4.^ Nel 315 Costantino sancisce devolve una parte del fisco al soccorso degli infanti abbandonati; una legge del 318 prevede per l’infanticidio la pena capitale, ma non sanziona la vendita dei fanciulli; nel VI secolo Giustiniano punirà l’abbandono alla stregua dell’infanticidio.
5.^ Maria Teresa Fiorio, San Salvatore in xenodochio, in Le chiese di Milano, Milano, Electa, 1985, p. 230. Così reca l’iscrizione sepolcrale sulla sua tomba: «Sancte memento Deus / quia condidit iste Datheus / hanc aulam miseris auxilio pueris».
6.^ Papa Innocenzo III, turbato da ricorrenti sogni in cui gli apparivano cadaveri di neonati ripescati dalla reti nel Tevere; nell’ospedale di Santo Spirito, nel Palazzo del Commendatore, esiste un affresco che raffigura questa scena.
7.^ John Boswel, L’abbandono dei bambini, Rizzoli 1991.
8.^ Marian Surdacki, Il brefotrofio dell’ospedale di Santo Spirito in Roma nel XVIII secolo, Roma 2002, p. 11.
9.^ «In una bella mattina della dimanche de la Quasimodo (domenica in Albis) una creatura viva era stata deposta dopo la messa nella chiesa di Notre-Dame sul letto di legno infisso sul sagrato […]. Sul telaio di quel letto era d’uso esporre i trovatelli alla pubblica carità. Da lì poteva prenderli chi li voleva. Davanti al letto c’era un catino di rame per le elemosine» (V. Hugo, Notre-Dame de Paris, libro IV, cap. I, trad. dal francese di G. Leto, Milano, Mondadori, 1985).
10.^ Gli artt. 591 e 593 corrispondono, con varianti, agli articoli 386-388 del Codice Penale del 1889 (cd. Codice Zanardelli). L’art. 592 (Abbandono di neonato per causa di onore) è stato abrogato dall’art. 1 della Legge 5 agosto 1981, n. 442.
11.^ qui la campagna informativa del Ministero della Salute.
12.^ A. Zappoli, Primo saggio di statistica medica nell’interno del Brefotrofio Romano, Roma 1869.
13.^ D. Pantaleoni, Rapporto amministrativo sulle condizioni finanziarie igieniche e morali Dell’Archiospedale di S. Spirito in Sassia, Roma 1872.
14.^ AA.VV., I brefotrofi di Roma.
15.^ I brefotrofi di Roma.